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| Consulenze/ A.I.C |
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A.I.C. / RECUPERO CREDITI
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RECUPERO DEGLI IMPORTI NON PERCEPITI
1) Introduzione
Nel caso in cui la società non corrisponda gli importi previsti dall'Accordo Economico, la calciatrice può rivolgersi alla competente Commissione Accordi Economici (C.A.E.) della L.N.D..
La C.A.E. è competente ad accertare in prima istanza l'esistenza dei crediti e le sue decisioni possono essere impugnate innanzi alla Commissione Vertenze Economiche (C.V.E.) entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione.
In caso di mancata impugnazione alla C.V.E., il pagamento delle somme accertate dalla C.A.E. deve essere effettuato dalla società entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.
In caso d'impugnazione alla C.V.E., le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello.
In entrambi i casi, decorso inutilmente il termine di 30 giorni si applica le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva, e cioè la penalizzazione di 1 o più punti in classifica da scontare nel campionato in corso.
A fine stagione, se le decisioni della C.A.E. divenute definitive entro il 31 maggio o se le decisioni della C.V.E. pronunciate entro la stessa data del 31 maggio rimarranno ancora non eseguite, la società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della L.N.D. della stagione successiva.
2) Come procedere
Nel caso in cui la calciatrice intende rivolgersi alla C.A.E. deve:
" fare un reclamo scritto, compilando il modulo sottostante, nel quale indicare la quantificazione delle somme di cui si richiede l'accertamento e l'indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese
" allegare copia dell'accordo economico depositato
" allegare ogni altra documentazione rilevante ai fini della decisione
" allegare la ricevuta di versamento della tassa d'euro 50,00 fatta in favore della C.A.E. (soldi che saranno restituiti nel caso in cui il reclamo vada a buon fine)
" tutto questo va inviato:
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla società controparte
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla C.A.E., allegando la ricevuta in originale della raccomandata spedita contestualmente alla società
" il reclamo deve essere avanzato entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese
L'inosservanza di tutte le modalità di cui sopra, comporta l'inammissibilità del reclamo.
La società ha 15 giorni di tempo, dal ricevimento del reclamo, per inviare controdeduzioni ed eventuali documenti, rimettendone copia alla calciatrice ed allegando alla stessa la ricevuta in originale della raccomandata.
I procedimenti innanzi alla commissione si svolgono sulla base degli atti ufficiali ed i documenti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica dl versamento ed il periodo a cui si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione.
3)Scarica modulo per il ricorso: MODULO RECLAMO ALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DELLA LND
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Katia Serra
KATIA OGGI
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