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| Consulenze/ A.I.C |
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A.I.C. / ACCORDI ECONOMICI
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ACCORDI ECONOMICI PER LE CALCIATRICI DEI CAMPIONATI NAZIONALI DI SERIE A-A2-B
1) L'accordo economico
Le calciatrici tesserate con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. devono sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive. Ricordiamo che la sottoscrizione dell'accordo, ai sensi degli art. 29 punto 3 e 94 ter punto 2 N.O.I.F., è obbligatoria.
Gli accordi possono prevedere la determinazione delle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spese e voci premiali (legate alla partecipazione all'attività agonistica) o, in via alternativa e non concorrente, l'erogazione di una somma lorda annuale, da corrispondersi in 10 rate mensili di uguale importo.
2) Deposito dell'accordo
Gli accordi devono essere obbligatoriamente depositati presso il Comitato e le Divisioni di competenza, con le seguenti modalità:
a) 15 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo con contestuale comunicazione al calciatore, se il deposito avviene a cura della società;
b) 25 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, se il deposito avviene a cura della calciatrice, che quindi ha 10 giorni in più per depositare l'accordo nel caso in cui non vi provveda la società.
La validità dell'accordo cessa in caso di trasferimento della calciatrice, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione sportiva.
c) L'AIC ha concordato con la L.N.D. di deferire per violazione dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva tutte quelle società che, previa segnalazione della calciatrice, si rifiuteranno di sottoscrivere l'accordo economico.
3) Limiti dell'accordo
Gli accordi concernenti i rimborsi forfetari di spese e le indennità di trasferta non potranno superare il tetto di euro 61,97 al giorno per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato, e per un massimo di 45 giorni se relativi alla fase di preparazione all'attività stagionale.
Per quanto concerne l'attività agonistica relativa a gare di Campionato e Coppa Italia, gli accordi non potranno prevedere somme superiori ad euro 77,47 per ciascuna prestazione.
Nel caso in cui venga invece concordata l'erogazione di una somma lorda annuale, l'accordo non potrà prevedere un importo superiore ad euro 25.822,00.
4) Accordi in contrasto con le norme
Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia gli accordi che prevedano l'erogazione di somme superiori a quelle fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 7, nn. 4 e 8 del Codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.
FAC-SIMILE MODULO DELL'ACCORDO ECONOMICO Scarica Modulo
(l'originale viene rilasciato dalle società o può essere richiesto all'aic)
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Katia Serra
KATIA OGGI
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